Art. 3.
(Definizioni).

      1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
      2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.